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Articolo 1

COSTITUZIONE: E' costituita la F.I.D.A - TRENTO "Federazione Italiana degli Artisti del Trentino" composta da artisti, operatori del mondo dell’arte e della comunicazione artistica. La Federazione ha sede in Trento.

Essa si propone di promuovere la diffusione dell'arte in ogni sua forma e di sviluppare una adeguata e costante azione in difesa degli interessi generali dell'arte e degli artisti sul piano culturale, sociale, normativo ed etico.

La Federazione Italiana degli Artisti - Trento, non persegue fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e indipendente da ogni forma di influenze esterne e ammette soci di qualsiasi tendenza artistica.

Articolo 2

SCOPI E FUNZIONI: La Federazione ha lo scopo di:

- promuovere e collaborare ad attività di carattere culturale finalizzate allo sviluppo e diffusione dell’attività artistica in tutte le sue componenti;

- vigilare sull'applicazione delle leggi vigenti che interessano l'arte e gli artisti partecipando alla determinazione delle norme per i bandi di concorso;

- designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che riguardino il mondo dell'arte;

- designare i propri rappresentanti in seno ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni degli Enti che - organizzano manifestazioni artistiche per conto di Enti pubblici e di iniziativa privata.

Articolo 3

SOCI: Per diventare soci della F.I.D.A - TRENTO è necessario essere un artista o un operatore del mondo dell’arte o della comunicazione artistica. Le domande per l'ammissione alla Federazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo accompagnate dalla presentazione di almeno due soci e dalla esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo provvede a vagliare la compatibilità della richiesta con il presente Statuto e accettarla con votazione a maggioranza dei suoi membri.

In caso di non accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso dell'aspirante socio all’Assemblea dei Soci.

L'esercizio e il godimento dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e palese divaricazione, nei fini come nella pratica, da quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 4

ORGANI STATUTARI

Gli organi della F.I.D.A -Trento sono:

- L’ASSEMBLEA DEI SOCI

- IL CONSIGLIO DIRETTIVO composto da:

- IL PRESIDENTE

- IL VICE PRESIDENTE

- IL SEGRETARIO - TESORIERE

Articolo 5

L’ASSEMBLEA DEI SOCI: Essa delibera sulle questioni proposte dall'ordine del giorno ed elegge i designati alle cariche del Consiglio Direttivo.

Prima di procedere alla elezioni, l'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea e tre scrutatori che redigeranno un verbale delle operazioni di scrutinio con l'elenco dei partecipanti e dei Soci votati.

L'Assemblea dei Soci, in via ordinaria, elegge il Consiglio Direttivo e approva la Relazione generale e finanziaria annuale sulle attività della Federazione.

In via straordinaria propone e/o approva le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione.

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei soci per l’approvazione della Relazione generale e finanziaria annuale sulle attività della Federazione.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci ed essere eletti a cariche sociali soltanto gli iscritti alla F.I.D.A -Trento in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Esso nomina, nella prima riunione, nel suo seno, il Presidente della Federazione, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.

Le suddette cariche non sono cumulabili, sono onorifiche. I rappresentanti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più membri del Comitato i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all'ultima Assemblea dei Soci. In caso di necessità dovuta all'esaurimento dei nominativi, si procede alla cooptazione che può avvenire entro un limite massimo di un terzo dei componenti dell'Organo interessato.

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei membri nell'arco del biennio, il Consiglio Direttivo decade e si darà luogo a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, predispone i regolamenti e le loro modificazioni, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione e a sviluppare le attività della Federazione nel quadro degli scopi e funzioni di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 7

IL PRESIDENTE: Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione.

Rappresenta la Federazione di fronte agli Organi superiori e agli Enti pubblici o privati nell'ambito del proprio territorio e si incarica di dare esecuzione ai deliberati presi a maggioranza dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-Presidente della Federazione.

Articolo 8

IL VICE-PRESIDENTE: Il Vice-Presidente ha funzione di vicario del Presidente della Federazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 9

IL SEGRETARIO - TESORIERE: Il Segretario-Tesoriere provvede a dare esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi, curare la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e del Assemblea dei Soci. Inoltre, è responsabile delle pratiche contabili, della tenuta della cassa sociale, dei libri e delle scritture contabili e predispone i dati necessari, sia dei consuntivi che dei preventivi per la redazione dei bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 10

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il rinnovo degli Organi Statutari ogni due anni mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, diretta a chiunque abbia diritto di parteciparvi, con preavviso di almeno 20 giorni.

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve, inoltre, essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i due quinti degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli Organi Statutari, è validamente costituita dagli iscritti presenti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera con scrutinio segreto a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in regola e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli iscritti in regola e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 11

PATRIMONIO ED ENTRATE: Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote del tesseramento, contributi da Enti pubblici e privati acquisiti secondo le vigenti leggi e eventuali donazioni, elargizioni o lasciti.

Articolo 12

ESERCIZIO FINANZIARIO: L'esercizio finanziario coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno vengono predisposti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo a cura del Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea dei Soci.

Articolo 13

LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE: In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio è devoluto ad enti o associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23.12.1996.

Articolo 14

MODIFICHE STATUTARIE: Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi della stessa regolarmente costituita dalla metà più uno dei suoi aventi diritto.

Articolo 15

REGOLAMENTO GENERALE: Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile e dall’Ordinamento giuridico.

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